NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
Le norme specifiche cui fare riferimento sono: art.1, comma 3 d.lgs n.469/97: tale norma stabilisce che, "costituiscono funzioni e compiti dello Stato... la conduzione coordinata ed integrata del Sistema Informativo lavoro secondo quanto previsto dall'art.11 ". Si evince pertanto che, seppur con un rinvio al successivo art.11, che più diffusamente affronta la materia, il legislatore ha inteso includere tra le materie da sottrarre al conferimento e mantenere nelle esclusive funzioni statali la conduzione del SIL.
L'art.11 contiene una dettagliata disciplina del SIL. In particolare, il comma 2 sancisce in termini inequivocabili come il SIL costituisca un unico "dominio" ben identificato strutturalmente e funzionalmente. Vengono, infatti, richiamate, come costitutive del SIL tutte le strutture organizzative, le risorse e le funzioni elencate nei precedenti art.1, 2 e 3 vale a dire sia quelle conservate nella funzione statale che quelle conferite alle regioni. Il successivo comma 6 , conferma inoltre, che spetta la Ministero del Lavoro esercitare le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL.
Il comma 7 assegna alle regioni le attività di conduzione e manutenzione degli impianti, con la possibilità di sviluppare parti autonome del sistema. Tale attività, tuttavia, non è lasciata al libero arbitrio delle regioni, ma dovrà essere definita un'apposita convezione con il Ministero del Lavoro.
Il comma 8 infine, istituisce un apposto organismo collegiale cui spetta vigilare sotto il profilo tecnico al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del Sil ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali.
Dal complesso di tali norme si evince che il Sil dovrà essere un unico sistema verticale seppur gestito in cooperazione tra il Ministero del Lavoro e le Regioni. La problematica che ne discende, pertanto, non è esclusivamente di tipo tecnico, quale quella di consentire l'interoperabilità tra domini diversi, bensì anche di tipo normativo e procedura, dovendosi garantire la conduzione cooperativa di un unico sistema da parte di diversi soggetti istituzionali.
Coerentemente con tale impostazione anche il regolamento che disciplina il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero del Lavoro alle regioni, contiene precise indicazioni in merito alle dotazioni di beni e servizi informatici:
L'art.10 infatti, prescrive in una prima fase l'automatico trasferimento dell'hardware, del software e delle infrastrutture di rete presenti in quegli uffici che all'atto del passaggio di funzioni alle regioni vengono soppressi (comma 1).
Il medesimo articolo no si limita ad affrontare la fase del trasferimento, ma si preoccupa di fissare regole chiare anche per la prima fase di impianto e di transizione.Il comma 2 chiarisce infatti, che per l'immediato e per il futuro il ministero esercita i diritti di proprietà su software, provvedendo con proprie risorse alla sua manutenzione, mentre alle Regioni viene concesso il diritto d'uso.
Da ultimo il comma 3 assegna al Ministero del Lavoro anche l'onere di assicurare il servizio di rete, fino a quando non sarà realizzata la RUPA.
In definitiva la realizzazione e gestione del SIL rientra tra i compiti e le funzioni "conservate" nella potestà statale. Il Ministero del Lavoro, pertanto esercita i compiti e le funzioni derivanti da tali potestà (progettazione sviluppo e gestione del sistema, con l'unico limite del coinvolgimento consultivo della Conferenza unificata Stato - Regioni.
Alle regioni e agli enti locali viene riconosciuta un'autonomia progettuale e gestionale solo per gli aspetti che riguardano l'ambito specifico delle competenze regionali in materia di mercato del lavoro e l'integrazione del sub-sistema lavoro (verticale) con il sistema informativo regionale nel suo complesso. Sono individuati le procedure e gli strumenti di raccordo quali le "convenzioni (art.11, comma 7) e l'organo tecnico (art.11, comma 8,9,10).
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