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1- OBIETTIVI
2- RIFERIMENTI NORMATIVI
3- TARGET DI UTENZA
4- DATO REGIONALE
1-OBIETTIVI
La nuova legge regola l'immigrazione di cittadini extracomunitari in Italia, introducendo nuove norme e restrizioni in merito alle quote di ingresso, i permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari, ecc.
2- RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 12 novembre 2004, n.271
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
GU n. 267 del 13-11-2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2004
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, riguardante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
GU n. 242 del 14-10-2004
DECRETO 3 agosto 2004
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
GU n. 235 del 6-10-2004
DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
GU n. 216 del 14-9-2004
Legge 30 luglio 2002, n. 189
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
G.U., serie speciale n. 179 del 26 agosto 2002
SCHEDA SINTETICA
delle modifiche contenute nella L.189/2002
Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 1999
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
LEGGE 6 marzo 1998, n. 40.
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59, S.O.
3-TARGET DI UTENZA
Beneficiari e durata
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2004 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.
Il DPCM stabilisce che per l'anno 2004 è ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per il settore dell'agricoltura, una quota di 16.000 unità di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea.
La quota di lavoratori stagionali riguarda i cittadini provenienti da questi Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica diLettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, RepubblicaSlovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La Direzione generale per l'immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre emanato le circolari n. 43 e 44 del 15 novembre 2004, relative alla "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004" e ai "Flussi d'ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale programmati, relativamente all'anno 2004, con il DPCM 19.12.2003; parziale redistribuzione delle quote residue".
La Circolare n. 43 fissa le disposizioni applicative e le modalità con le quali i datori di lavoro interessati ad effettuare le assunzioni devono presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, le domande.
La n. 44, a modifica ed integrazione della ripartizione effettuata con circolare n. 5/2004 (file in formato .pdf) e successivi aggiustamenti, stabilisce invece la redistribuzione delle quote di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari programmate per l'anno 2004 per motivi di lavoro subordinato non stagionale, tenendo conto dei dati relativi all'utilizzazione delle quote e alle richieste presentate.
In particolare, le quote da ridistribuire e le modalità della redistribuzione sono:
a) la parte di quota riservata ai cittadini nigeriani rimasta inutilizzata, va impiegata per assegnare nuove quote d'ingresso a quei Paesi, ricompresi nella stessa categoria dei "Paesi privilegiati", le cui quote sono state già interamente utilizzate;
b) la quota di 2.500 ingressi, prevista (dall'art. 5 del DPCM 19.12.2003) con riferimento a "futuri accordi" e allo stato non utilizzata, va destinata all'ingresso di lavoratori non stagionali appartenenti alle c.d. "altre nazionalità", diverse da quelle destinatarie delle quote privilegiate.
Con riferimento alla quota di cui al punto b), sono stati fissati ulteriori criteri d'impiego. La redistribuzione va attuata per corrispondere al fabbisogno:
1) di lavoratori agricoli non stagionali, provenienti prioritariamente dalla Romania e dalla Bulgaria, da destinare per 150 unità alla provincia di Pordenone per attività legate alla viticoltura, per 100 unità alla provincia di Verona per attività di orto/frutticoltura ed allevamento, per 100 unità alla provincia di Cuneo per attività di viticoltura e frutticoltura;
2) di badanti provenienti, in via preferenziale, da Filippine, Ucraina e Romania, in considerazione della forte richiesta manifestatasi.
4- DATO REGIONALE
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