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POLITICHE DEL LAVORO > Comunicazioni obbligatorie  Versione stampabile

IL SERVIZIO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti.

Viene, pertanto, istituito il “Servizio informatico C.O.”, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi locali realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo gli standard tecnologici definiti con il decreto previsto dal citato art. 1 comma 1184, della Legge Finanziaria 2007.

Il DM in approvazione introduce una regolamentazione organica, definendo i moduli di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati. Scopo del presente documento è quello di specificare in forma analitica e sistematica le regole d’uso del sistema, con riguardo ai singoli aspetti procedurali, tecnici e gestionali.

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali previsti dalla normativa vigente (pluriefficacia della comunicazione).


OBBLIGO DI TRASMISSIONE INFORMATICA

La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Regioni e Province Autonome devono in ogni caso assicurare che i soggetti obbligati ed abilitati accedano ai servizi informatici da un unico punto di accesso in ciascuna regione.

In via transitoria, così come previsto dall’art. 8 del citato DM, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un dominio per consentire l’invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito www.lavoro.gov.it l’elenco ufficiale e l’indirizzo dei servizi informatici.

L’obbligo di invio informatico non si applica ai datori di lavoro domestico, che potranno effettuare le comunicazioni anche con modalità diverse, purché atte a documentare la data certa di trasmissione. Anche per questi ultimi, infatti, vale il principio secondo il quale, indipendentemente dal mezzo prescelto, la comunicazione deve contenere la “data certa” di trasmissione.

Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell’utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica al servizio fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni, fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile.


RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

I soggetti istituzionali interessati alla comunicazione sono:


  • i centri per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro;
  • i servizi regionali;
  • le singole direzioni provinciali del Lavoro ed il Ministero del Lavoro nel suo complesso;
  • gli enti previdenziali e gli Uffici Territoriali di Governo;


A ciascuno di essi è affidato un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del sistema, che deve essere conosciuto anche dai soggetti abilitati che con una sola comunicazione adempiono a tutti gli obblighi antecedentemente previsti nei casi di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.


  • I centri per l'impiego, identificati come servizi competenti, ricevono le comunicazioni esclusivamente mediante il nodo di coordinamento del sistema informatico della propria Regione o Provincia autonoma.

  • I servizi informatici delle Regioni provvedono attraverso le regole di cooperazione applicativa, ad inviare tutte le comunicazioni al nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  • Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro comunicati su tutto il territorio nazionale alle direzioni provinciali del lavoro attraverso i propri servizi di rete interna nonchè agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Provincie Autonome che hanno "regionalizzato" tali funzioni attraverso il sistema di cooperazione applicativa. Sempre con il sistema di cooperazione applicativa, tali informazioni vengono rese disponibili sia agli enti previdenziali ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore sia all'INAIL e agli UTG per le relative competenze.


  Documenti allegati:
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - Modelli e regole
CO_ModellieRegole15novembre2007.pdf (309 KByte)

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