S.I.L.

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PORTALE SIL MOLISE

In considerazione della normativa nazionale, con la quale si disciplina il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di decentramento del mercato del lavoro a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59 e con il provvedimento successivo il d.lgs n.469/97 si indicano le risorse da trasferire alle Regioni e si stabiliscono modalità e procedure di attuazione. Si afferma che le Regioni hanno il compito di disciplinare l'organizzazione dei servizi regionali per l'impiego, indicando all'articolo 4 e 11 i principi e le direttive a cui il sistema informativo regionale deve uniformarsi: le direttive indicate, nell’ambito della gestione del Sistema Informativo Lavoro (S. I. L.), sono quelle della unitarietà e del decentramento funzionale in raccordo con i principi di indirizzo del Ministero del Lavoro.

L’articolo 1, comma 3 del d.lgs n.469/’97 stabilisce infatti che “ costituiscono funzioni e compiti dello Stato la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall’art.11”. Da ciò si evince che il legislatore abbia voluto mantenere nelle esclusive funzioni statali la "conduzione di indirizzo e coordinamento" del SIL confermando nel successivo art.11 al comma 2 tale definizione e come il SIL costituisca un unico “dominio” ben definito strutturalmente e funzionalmente.

A tal fine sono richiamate come costitutive del SIL tutte le strutture organizzative, le funzioni e le risorse elencate nei precedenti articoli 1, 2, e 3 vale a dire sia quelle conservate nella funzione statale che quelle conferite alle Regioni. La Regione Molise ha recepito tale direttiva attraverso la legge regionale n.27/’99 in cui si dichiarano le funzioni e le attività dell’Agenzia Molise Lavoro (AML) e all'art.9 comma e) si precisa che “essa costituisce la struttura di raccordo con il SIL nazionale” e ne garantisce “l’omogeneità e gli standards informativi”.

Le innovazioni apportate dalla normativa (legge n.. 59/’97 la n.469/’97 e la l.r. n.27/’99) non sono esclusivamente solo di tipo tecnico (capacità di consentire l’interoperabilità tra domini informatici diversi), ma bensì anche di tipo normativo e procedurale, dovendo garantire per il suo buon funzionamento la conduzione cooperativa in un unico sistema con la partecipazione di diversi soggetti istituzionali. Il Sil quindi diventa uno strumento fondamentale per far “colloquiare” tutti i soggetti del mercato del lavoro assicurandone l’articolazione delle attività a livello regionale, provinciale e sub provinciale attraverso la costruzione di indicatori economici e di standard informativi che garantiscano la qualità del dato e la sua interoperabilità.

Le novità introdotte dalla legge costituzionale di riforma del Titolo V e dalla legge delega in materia di mercato del lavoro.

L’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 individua tra le materie a competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (comma 1, lettera r).
La novità introdotta da tale articolo, di fatto rende inapplicabile quanto previsto dalla precedente disciplina, in quanto si passa da una competenza esclusiva del Ministero del lavoro in materia di progettazione, sviluppo e gestione del SIL (seppur nel quadro del ruolo svolto dalla Conferenza Unificata) ad una competenza esclusiva solo in materia di coordinamento.


Tale funzione (il coordinamento) viene svolta nei confronti di enti autonomi (Regioni e Province), le cui specifiche attività - poste in essere in virtù del potere originario ad essi conferito - necessitano di un opportuno coordinamento per perseguire risultati di interesse comune. Il coordinamento si esplica nell’individuare un disegno unitario (SIL) e nell’impartire le disposizioni idonee alla sua realizzazione sia per il conseguimento dei risultati di interesse comune (p.es. la borsa lavoro) sia per vigilare nell’osservanza e sull’attuazione di esse.
Tale esigenza è stata avvertita dal governo, il quale ha configurto il Sil come un sistema policentrico, dove il ruolo del livello centrale è ricondotto alle funzioni di supporto informativo alle politiche del lavoro, alla definizione di standard ed alla gestione dell’interoperabilità fra i vari sistemi regionali e locali (Libro Bianco sul mercato del Lavoro).

L’intero quadro di rapporti Stato – Regioni – Province assume nuovi connotati: il SIL non è più un unico dominio verticale, seppur gestito “condominialmente”, ma risulta un sistema “federato”, composto da più domini (quelli regionali) che cooperano tra di loro. In questo ambito, ruolo del Ministero è coordinare le attività, impartendo le regole di funzionamento (standard) e vigilando che tutto funzioni, come ridefinito nell’Accordo Stato – Regioni dell’11 luglio 2002, concernente “Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)”.

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L’AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO (ARML), Ente Strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e contabile, istituito con la LR n.27/1999 (e succ. mod.e int.) che ne ha declinato compiti e funzioni

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